Approfondimenti energia elettrica

Scambio di informazioni tra gli operatori

Con Delibera ARG/elt 13/10 e sue successive modifiche ed integrazioni, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) disciplina le modalità di effettuazione degli scambi di informazioni tra Venditori di energia elettrica e Distributori al fine dello svolgimento delle prestazioni di qualità commerciale previste dall’Allegato A alla Delibera 646/2015/R/eel (TIQE – Testo Integrato Qualità Elettrica), richieste da Clienti allacciati ad una rete di distribuzione di energia elettrica, ivi inclusi i Clienti alimentati in media tensione.

Lo scambio di informazioni di cui sopra deve essere effettuato mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC); a questo proposito, ASM Vendita e Servizi ha attivato il seguente indirizzo:

commerciale@pec.asmvenditaeservizi.it

Nel solo caso in cui si verifichino disservizi nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, è possibile utilizzare altresì, per lo scambio delle informazioni, i canali alternativi di fax e posta ordinaria:

ASM Vendita e Servizi Srl
Via Gasometro, 17
27058 Voghera (PV)
Fax: 0383.365788

Informazioni e qualità

Standard di qualità e indennizzi in capo al Venditore

Il Venditore è tenuto al rispetto di standard di qualità specifici e generali dettati dall’Allegato A alla Del. ARG/com 164/08 (TIQV – Testo Integrato Qualità Vendita).

Per standard specifico si intende il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente; invece, per standard generale si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.

Tabella 1 – Standard Specifici di Qualità

Tabella 2 – Standard Generali di Qualità

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità il Venditore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico (pari a 20,00 €). L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base

Il Venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore e a cause imputabili al cliente finale o a terzi.

Il Venditore accredita al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato in occasione della prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L’indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione.

Standard di qualità e indennizzi in capo al Distributore

Il Distributore è tenuto al rispetto di standard di qualità specifici e generali dettati dall’Allegato A alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG – Regolazione Qualità Distribuzione Gas).

Per standard specifico si intende il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire al richiedente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi automatici; invece, per standard generale si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.

Di seguito ASM Vendita e Servizi informa i propri Clienti degli standard a cui è soggetto il Distributore.

Tabella 3 – Standard Specifici di Qualità in capo al Distributore

Standard Generali di Qualità in capo al Distributore

Tabella 4 – Standard Generali di Qualità in capo al Distributore

Si ricorda che, In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte del Distributore, l’indennizzo automatico è corrisposto al Cliente, anche tramite il Venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al Cliente in occasione della prima fatturazione utile.

Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base

Procedura di morosità e costi di sospensione e riattivazione

Decorso il termine di scadenza per il pagamento, ASM Vendita e Servizi (fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato del 3,5%, oltre alle eventuali spese sostenute che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento della fattura. ASM Vendita e Servizi ha la facoltà di richiedere al distributore locale la sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica qualora il Cliente si renda inadempiente all’obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti. Il ritardo del pagamento protrattosi per 10 (dieci) giorni dalla data indicata in fattura equivale ad un mancato pagamento e ASM Vendita e Servizi procederà all’attivazione delle procedure di costituzione in mora e di sospensione della fornitura. A tal fine invierà una raccomandata semplice di costituzione in mora nella quale specificherà il termine ultimo per il pagamento, non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della lettera e, trascorsi senza esito ulteriori 3 giorni dal termine ultimo di pagamento precisato nella raccomandata, inoltrerà la richiesta di sospensione al distributore locale. Per poter bloccare la procedura sopra descritta il Cliente deve provvedere al pagamento e comunicarne gli estremi ad ASM Vendita e Servizi.

Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora il punto di prelievo sia alimentato in bassa tensione e sussistano le necessarie condizioni tecniche del misuratore installato, prima di procedere alla sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione al 15% della potenza disponibile. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni da tale riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa. In caso di invio di richiesta di sospensione al Distributore Locale, ASM Vendita e Servizi richiederà al Cliente il pagamento del corrispettivo di riduzione di potenza e/o sospensione e dell’eventuale riattivazione della fornitura secondo quanto previsto dai tariffari del Distributore Locale e nei modi e termini previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico.

Indagine sulla qualità dei call center Anno 2015

In adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e smi, si provvede a pubblicare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la deliberazione del 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 (il provvedimento è disponibile sul sito dell’Autorità http://www.autorita.energia.it) ha avviato un’indagine sulla qualità delle risposte telefoniche fornite ai consumatori dai call center commerciali delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all’esercizio dei poteri conferiti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481.

In particolare, l’indagine sulla soddisfazione dei clienti si svolgerà richiamando un campione di clienti che si sono rivolti al call center. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dal Garante della Privacy.

Ciò premesso, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

  • alcuni dati connessi alla Sua chiamata al call center, indicati nel successivo punto 2, da Lei spontaneamente forniti all’esercente, verranno trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento dell’indagine demoscopica che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico condurrà al fine di accertare la qualità dei servizi telefonici e, in particolare, la soddisfazione e le aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si sono rivolti ai call center, in relazione alle risposte ricevute dagli operatori;
  • i dati sottoposti al trattamento di cui al precedente punto 1 riguardano: il nome della persona che ha parlato con l’operatore del call center, l’indicazione del titolare del contratto di fornitura a cui si riferisce la chiamata, il servizio a cui si riferisce la chiamata (elettrico, gas o entrambi), il motivo, la settimana e la fascia oraria della chiamata, il recapito telefonico, così come risultanti dai dati in possesso dell’esercente e relativi al rapporto contrattuale instaurato o da instaurare;
  • qualora Lei fosse richiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, i dati acquisiti nel corso della stessa saranno anch’essi oggetto di trattamento; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione;
  • il titolare del trattamento dei dati è la Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 5; il responsabile del trattamento dei dati è la società IZI Spa;
  • 5. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; potrà ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; tutti i diritti indicati dal citato art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 potranno essere fatti valere indirizzando formale richiesta a:
    Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
    Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati
    piazza Cavour 5 – 20121 Milano
    e-mail: consumatori@autorita.energia.it
    fax: 02-65565.230
  • per ulteriori informazioni sulle finalità perseguite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas La invitiamo a visitare il sito web http://www.autorita.energia.it.
  • cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.
Prezzi dell’energia elettrica differenziati per fasce e per singoli mesi per i clienti non domestici

Dal 1° gennaio 2012 per i clienti non domestici (BT – altri usi) di energia elettrica serviti in regime di maggior tutela, con potenza disponibile fino a 16.5 kW, vengono introdotte alcune modifiche alle modalità di determinazione dei prezzi. Questa tipologia di clienti, che ora paga prezzi differenziati per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi, dal 1° gennaio 2012 infatti avrà prezzi dell’energia elettrica differenziati per fasce orarie (F1, F2 e F3) e per singolo mese.

Il prezzo dell’energia per ogni singola fascia oraria sarà diverso in ogni mese dell’anno, rispecchiando coerentemente gli effettivi costi di approvvigionamento.

Questa modifica inoltre consentirà di unificare la modalità di determinazione del prezzo per tutti i clienti non domestici in bassa tensione serviti in regime di maggior tutela, attualmente differenziata per livello di potenza.

Come sono articolati i prezzi oggi?

Oggi, e fino al 31 dicembre 2011, i prezzi dell’energia che vengono applicati ai consumi dei clienti non domestici (BT – altri usi) di energia elettrica serviti in regime di maggior tutela, con potenza disponibile pari o inferiore a 16.5 kW (e che già ricevono il dettaglio dei propri consumi ripartiti per fasce orarie), variano oltre che per fascia oraria per raggruppamenti di mesi.

I raggruppamenti sono due e distinguono fra mesi di punta e mesi fuori punta. In particolare il raggruppamento R1 dei mesi di punta (alta stagione) comprende Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre; mentre il raggruppamento R2 dei mesi fuori punta (bassa stagione) comprende Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre.

Cosa cambierà?

Dal 1° gennaio 2012 i raggruppamenti verranno eliminati, il prezzo dell’energia continuerà ad essere aggiornato trimestralmente dall’Autorità ma in ogni aggiornamento il prezzo cambierà per ogni singola fascia oraria e per ogni mese del trimestre, in modo da dare al cliente finale un segnale di prezzo più coerente con gli effettivi costi di approvvigionamento.

Nella bolletta il cliente troverà applicato un prezzo diverso per ogni fascia oraria e per ogni mese di fornitura.

Mix di combustibili

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del:

  • mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
  • mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti