Scambio di informazioni tra gli operatori
Modalità di scambio
Con Delibera n. 294/06 e sue successive modifiche ed integrazioni, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) disciplina le modalità di effettuazione degli scambi di informazioni tra Venditori di gas naturale e Distributori locali al fine dello svolgimento delle prestazioni di:
- qualità commerciale previste dall’Allegato A alla Delibera ARG/com 164/08 (TIQV – Testo Integrato Qualità Gas) e dall’Allegato A alla Delibera 574/2013/R/gas e s.m.i. (RQDG – Regolazione Qualità Distribuzione Gas) richieste dai Clienti allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i Clienti alimentati in media o alta pressione
- sostituzione del Venditore nella fornitura di gas naturale (cosiddetto switching) ai sensi della Delibera 138/04
Lo scambio di informazioni di cui sopra deve essere effettuato mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC); a questo proposito, ASM Vendita e Servizi ha attivato il seguente indirizzo:
commerciale@pec.asmvenditaeservizi.it
Nel solo caso in cui si verifichino disservizi nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, è possibile utilizzare altresì, per lo scambio delle informazioni, i canali alternativi di fax e posta ordinaria:
ASM Vendita e Servizi Srl
Via Gasometro, 17
27058 Voghera (PV)
Fax: 0383.365788
Settlement
Ai fini delle attività di allineamento dei dati previsti dall’art. 7 dall’Allegato A alla Del. 229/2012/R/gas (TISG – Testo Integrato Settlement Gas), con riferimento all’assegnazione dei profili di prelievo standard, di seguito viene reso noto:
- l’indirizzo PEC:
mioindirizzo@pec.miodominio.xxx - il nominativo del/i referente/i aziendale/i:
———:
commerciale@pec.asmvenditaeservizi.it
Informazioni e qualità
Standard di qualità e indennizzi in capo al Venditore
Il Venditore è tenuto al rispetto di standard di qualità specifici e generali dettati dall’Allegato A alla Del. ARG/com 164/08 (TIQV – Testo Integrato Qualità Vendita).
Per standard specifico si intende il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente; invece, per standard generale si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.
Tabella 1 – Standard Specifici di Qualità

Tabella 2 – Standard Generali di Qualità

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità il Venditore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico (pari a 20,00 €). L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base
Il Venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore e a cause imputabili al cliente finale o a terzi.
Il Venditore accredita al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato in occasione della prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione.
Standard di qualità e indennizzi in capo al Distributore
Il Distributore è tenuto al rispetto di standard di qualità specifici e generali dettati dall’Allegato A alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG – Regolazione Qualità Distribuzione Gas).
Per standard specifico si intende il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire al richiedente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi automatici; invece, per standard generale si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.
Di seguito ASM Vendita e Servizi informa i propri Clienti degli standard a cui è soggetto il Distributore.
Tabella 3 – Standard Specifici di Qualità in capo al Distributore

Standard Generali di Qualità in capo al Distributore
Tabella 4 – Standard Generali di Qualità in capo al Distributore

Si ricorda che, In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte del Distributore, l’indennizzo automatico è corrisposto al Cliente, anche tramite il Venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al Cliente in occasione della prima fatturazione utile.
Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base
Procedura di morosità e costi di sospensione e riattivazione
Decorso il termine di scadenza per il pagamento, ASM Vendita e Servizi (fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato del 3,5%, oltre alle eventuali spese sostenute che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento della fattura. ASM Vendita e Servizi ha la facoltà di richiedere al distributore locale la sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica qualora il Cliente si renda inadempiente all’obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti. Il ritardo del pagamento protrattosi per 10 (dieci) giorni dalla data indicata in fattura equivale ad un mancato pagamento e ASM Vendita e Servizi procederà all’attivazione delle procedure di costituzione in mora e di sospensione della fornitura. A tal fine invierà una raccomandata semplice di costituzione in mora nella quale specificherà il termine ultimo per il pagamento, non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della lettera e, trascorsi senza esito ulteriori 3 giorni dal termine ultimo di pagamento precisato nella raccomandata, inoltrerà la richiesta di sospensione al distributore locale. Per poter bloccare la procedura sopra descritta il Cliente deve provvedere al pagamento e comunicarne gli estremi ad ASM Vendita e Servizi.
Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora il punto di prelievo sia alimentato in bassa tensione e sussistano le necessarie condizioni tecniche del misuratore installato, prima di procedere alla sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione al 15% della potenza disponibile. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni da tale riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa. In caso di invio di richiesta di sospensione al Distributore Locale, ASM Vendita e Servizi richiederà al Cliente il pagamento del corrispettivo di riduzione di potenza e/o sospensione e dell’eventuale riattivazione della fornitura secondo quanto previsto dai tariffari del Distributore Locale e nei modi e termini previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico.
Indagine sulla qualità dei call center Anno 2015
In adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e smi, si provvede a pubblicare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la deliberazione del 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 (il provvedimento è disponibile sul sito dell’Autorità http://www.autorita.energia.it) ha avviato un’indagine sulla qualità delle risposte telefoniche fornite ai consumatori dai call center commerciali delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all’esercizio dei poteri conferiti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481.
In particolare, l’indagine sulla soddisfazione dei clienti si svolgerà richiamando un campione di clienti che si sono rivolti al call center. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dal Garante della Privacy.
Ciò premesso, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
- alcuni dati connessi alla Sua chiamata al call center, indicati nel successivo punto 2, da Lei spontaneamente forniti all’esercente, verranno trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento dell’indagine demoscopica che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico condurrà al fine di accertare la qualità dei servizi telefonici e, in particolare, la soddisfazione e le aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si sono rivolti ai call center, in relazione alle risposte ricevute dagli operatori;
- i dati sottoposti al trattamento di cui al precedente punto 1 riguardano: il nome della persona che ha parlato con l’operatore del call center, l’indicazione del titolare del contratto di fornitura a cui si riferisce la chiamata, il servizio a cui si riferisce la chiamata (elettrico, gas o entrambi), il motivo, la settimana e la fascia oraria della chiamata, il recapito telefonico, così come risultanti dai dati in possesso dell’esercente e relativi al rapporto contrattuale instaurato o da instaurare;
- qualora Lei fosse richiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, i dati acquisiti nel corso della stessa saranno anch’essi oggetto di trattamento; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione;
- il titolare del trattamento dei dati è la Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 5; il responsabile del trattamento dei dati è la società IZI Spa;
- 5. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; potrà ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; tutti i diritti indicati dal citato art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 potranno essere fatti valere indirizzando formale richiesta a:
Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Consumatori, Conciliazioni ed Arbitrati
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
fax: 02-65565.230 - per ulteriori informazioni sulle finalità perseguite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas La invitiamo a visitare il sito web http://www.autorita.energia.it.
- cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.
Accesso ai Dati Base Clienti Finali Domestici
A seguito della pubblicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/com 15/08 del 20 febbraio 2008, che modifica e integra la deliberazione n. 157/07 (“Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”) Asm Vendita e Servizi srl è tenuta a informare i clienti finali domestici in merito al trattamento dei dati di base.
Come previsto dalla Delibera 157/07, in qualità di soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas, pubblichiamo la documentazione di cui all’articolo 6.2 lettera a) della sopra citata delibera.
Informativa (art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali)
Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia (Articolo 1 decreto legislativo 18 giugno 2007, n. 73; deliberazione Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157 come successivamente modificata e integrata; deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007) prevede che alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero, non oltre il 31 dicembre 2010.
I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.
Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).
Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali ( L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare
- chiedere al distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori;
- contestare un trattamento illecito o non corretto, può rivolgersi al distributore del Comune ove è ubicata la fornitura di cui alla presente bolletta, secondo quanto riportato nella tabella seguente.
Elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei Distributori locali.
Distributore | Comuni | Recapiti | SitoWeb |
---|---|---|---|
ARCALGAS PROGETTI SPA | CODEVILLA RETORBIDO | Servizio Clienti Rete Via Consortile 21, 03100 Frosinone per chiedere al Distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori Ufficio Risorse Umane Via Marostica 1, 20146 Milano per contestare un trattamento illecito o non corretto | www.arcalgasprogetti.it |
ASCOPIAVE SPA | CASTEGGIO | Ing. Massimo Zabotti massimo.zabotti@ascopiave.it | www.ascopiave.it |
ASM VOGHERA SPA | VOGHERA | A.S.M. VOGHERA S.p.A. Vettoriamento e Misura Via Pozzoni 2, 27058 Voghera (PV) info@asmvoghera.it | www.asmvoghera.it |
ENEL RETE GAS SPA | BASTIDA PANCARANA BASTIDA DE’ DOSSI BORGORATTO MORMOROLO BRESSANA BOTTARONE CASATISMA CASEI GEROLA CASTELLETTO DI BRANDUZZO CERVESINA CORANA CORVINO SAN QUIRICO FORTUNAGO LUNGAVILLA MEZZANINO MONTESEGALE PANCARANA PINAROLO PO PIZZALE ROBECCO PAVESE ROCCA SUSELLA SILVANO PIETRA | ENEL RETE GAS S.p.A. Vettoriamento e Misura Via S. Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano | www.enelretegas.it |
Accertamento della sicurezza post contatore
Con la Delibera 40/2014/R/gas Allegato A (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha disciplinato con regole più stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.
Il provvedimento prevede l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.
Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore locale, mentre il Venditore è coinvolto in quanto interfaccia con il Cliente. ASM Vendita e Servizi, infatti, ha il compito di:
- informare il Cliente di quanto previsto dal presente provvedimento
- fornire al Cliente la documentazione necessaria compilata nella parte di propria competenza
L’accertamento documentale risulterà positivo qualora la documentazione esaminata è conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L’accertamento documentale è necessario nei casi di:
- impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura
- impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:
- attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
- attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto
- riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati
Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti al Distributore per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:
- euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
- euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
- uro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW
Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:
Assicurazione clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard
- i consumatori di gas metano per autotrazione
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro e per ricevere informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro è possibile contattare direttamente il CIG ai seguenti recapiti:
- numero verde 800.929.286
- indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it
Il numero verde del CIG è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Per l’inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile contattare il solo numero verde 800.929.286.
Per maggiori informazioni sull’assicurazione è possibile consultare il Contratto di assicurazione.
Polizza assicurazione 01.01.2014/31.12.2016
Per la denuncia di eventuali sinistri, avvenuti da 1 gennaio 2014, che rientrano nelle casistiche previste dal Contratto di assicurazione è necessario utilizzare il modulo di seguito allegato che, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al CIG secondo quanto indicato nel modulo stesso.